Tax free shopping, dal 1° settembre 2018 obbligo di fatturazione elettronica

A partire dal 1° settembre 2018 le fatture di cessione di beni a soggetti privati extra UE (art.38-quater del DPR n.633/72) devono essere emesse in modalità elettronica, in base a quanto previsto dall’art.4-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con legge n.225 del 1° dicembre 2016.

La Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 22 maggio 2018 n. 54088 ha delineato le modalità tecnico/operative legate al nuovo obbligo di fattura elettronica tramite il sistema OTELLO – versione software OTELLO 2.0, tale nuova versione poteva essere utilizzata già dal 23 maggio 2018 ancorché l’obbligo di fattura elettronica sia decorso dal 1° settembre 2018. Con nota n. 54505/2018, l’Agenzia delle Dogane ha fornito dei chiarimenti operativi in merito all’utilizzo del nuovo software OTELLO e la gestione di tale software con il nuovo obbligo di fattura elettronica.

i servizi offerti da OTELLO 2.0 sono fruibili in modalità System-to-System (S2S) o User-to-System (U2S)

Nel primo caso, i servizi disponibili consentono di:

  • trasmettere i dati di una Fattura Tax Free (FTF) al momento dell’emissione – messaggio F1 – e ricevere il messaggio di risposta che, in caso di avvenuta registrazione, contiene anche il codice richiesta da indicare nella FTF – messaggio R1;
  • trasmettere i dati di una nota di variazione di una FTF– messaggio FV – e ricevere il relativo messaggio di risposta – messaggio R1;
  • trasmettere la richiesta di apposizione del visto digitale quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita – messaggio F2 – e ricevere il relativo messaggio di risposta contenente il relativo esito – messaggio R2;
  • comunicare l’avvenuta apposizione di un visto presso un altro Stato Membro – messaggio FUE;
  • effettuare una ricerca per verificare l’avvenuta apposizione del visto digitale ovvero per ottenere l’elenco delle FTF eleggibili per il visto digitale – messaggio S0 – e ricevere il relativo messaggio di risposta – messaggio R0.

Nel secondo caso U2S, invece, le funzionalità sopracitate sono disponibili accedendo all’applicazione “OTELLO – Gestione FTF” disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli“.

 

Riepilogando dal 1° settembre 2018 succede che…

-il cedente dei beni, nel momento in cui procede alla cessione degli stessi ai consumatori finali extra-UE, deve trasmettere, tramite software OTELLO 2.0, il messaggio contenente i dati della fattura oggetto di tax free shopping. Successivamente deve mettere a disposizione del cessionario extra-UE il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione in diminuzione IVA (art. 26 del DPR n. 633/1972) è trasmesso, poi, dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione;

– il cessionario consumatore finale extra-UE, al fine di ricevere il rimborso ovvero lo sgravio dell’IVA (tramite nota di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972), deve dimostrare l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE attraverso il c.d. “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0. e riportato sul documento (fattura) consegnato dal cedente al cessionario extra-UE. Invece, in caso di uscita dal territorio UE attraverso altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.