IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo su fatture elettroniche

Scade il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2019.

Ricordiamo che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale e versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento tramite modello F24 o richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.

Provvederà l’Agenzia delle Entrate a calcolare l’importo dovuto in base alle fatture emesse transitate nel sistema di interscambio.
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell’importo.
Nel caso si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente.

Con risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto).
I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.