Trattamento integrativo 2025

SHEDA SINTETICA: requisiti, beneficiari e calcolo.


Premessa
Il bonus Irpef continuerà nel 2025, fornendo un supporto significativo ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro all’anno. L’importo massimo è di 1.200 euro all’anno, e per determinare l’importo esatto bisogna calcolare attentamente le detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.

Campo di applicazione
Il bonus Irpef viene accreditato mensilmente ai lavoratori dipendenti e assimilati fino a un massimo di 1.200 euro. Originariamente noto come “bonus 80 euro”, è stato trasformato nel “bonus Renzi” da 100 euro mensili. La misura è stata confermata anche per il 2025.

Approfondimento
Il bonus è destinato a varie categorie di lavoratori:
• Dipendenti
• Soci lavoratori di cooperative
• Lavoratori in cassa integrazione
• Collaboratori con contratto a progetto o co.co.co
• Stagisti e tirocinanti
• Percettori di borse di studio, assegni o premi di studio
• Lavoratori socialmente utili
• Sacerdoti
• Disoccupati che percepiscono Naspi, Dis-Coll o indennità agricola
• Lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e lavoratori in congedo di paternità
• Revisori di società
• Amministratori comunali e addetti della PA

Esclusioni
Non possono beneficiare del bonus:
• Pensionati
• Lavoratori autonomi
• Chi non raggiunge i requisiti minimi di reddito imponibile

Limiti di reddito e importi
Il bonus viene riconosciuto ai lavoratori con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro.

Approfondimento
L’importo varia in base al reddito percepito:
Redditi fino a 15.000 euro: diritto al bonus massimo di 1.200 euro annui, se l’imposta lorda è superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente, diminuite di 75 euro
Redditi tra 15.000 e 28.000 euro: bonus parziale, calcolato in base alla differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta lorda
Redditi superiori a 28.000 euro: non si ha diritto al bonus

Calcolo
Il calcolo del bonus Irpef varia a seconda della fascia di reddito:
Redditi fino a 15.000 euro: se l’imposta lorda supera le detrazioni per lavoro dipendente (ridotte di 75 euro), si ha diritto al bonus massimo di 1.200 euro, erogato in rate mensili da 100 euro per 12 mesi
Redditi tra 15.000 e 28.000 euro: il bonus dipende dalla differenza tra le detrazioni spettanti e l’imposta lorda. Le detrazioni rilevanti sono relative a carichi di famiglia (escluso l’assegno unico), detrazioni da lavoro dipendente, interessi passivi su mutui per l’acquisto o la costruzione della prima casa, spese sanitarie, detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.

Attenzione
Non tutti i redditi concorrono al calcolo del reddito imponibile. Ad esempio, non vengono considerati il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, l’assegno di inclusione, l’assegno unico universale e gli assegni familiari.

Ottenimento
Il bonus Irpef viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga sotto la voce “Trattamento integrativo L. 21/2020”, basandosi sui redditi lordi del dipendente. Alla fine dell’anno, il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi per effettuare il conguaglio definitivo. Se il reddito complessivo comprende altre fonti, potrebbe essere necessario restituire parte del bonus percepito. Se si sa già che il proprio reddito supererà i 28.000 euro o si hanno altre fonti di reddito, è meglio informare il datore di lavoro di non applicare il bonus Irpef per evitare di doverlo restituire successivamente.

Ricorda
Il lavoratore può scegliere di non farsi accreditare il trattamento integrativo mensilmente, e recuperare la cifra alla fine dell’anno come conguaglio o chiedendola come rimborso dall’Agenzia delle Entrate.

Nuovo Cuneo fiscale dal 2025. la busta paga aumenterà veramente?

La busta paga dei lavoratori dipendenti sta subendo una diminuzione. Questo è il risultato della nuova normativa sul cuneo fiscale, che ha modificato la precedente configurazione contributiva. A gennaio, i dipendenti potrebbero scoprire un importo netto inferiore sul proprio cedolino.

Ad esempio, per un dipendente con un reddito lordo annuo di 25.000 euro, ci sarà una riduzione di circa 96 euro, corrispondente a circa 7 euro in meno al mese per tredici mensilità. Tuttavia, alcuni lavoratori beneficeranno di questo cambiamento, in particolare chi guadagna meno di 8.500 euro o tra 35.000 e 40.000 euro, precedentemente esclusi dalla detrazione contributiva.

Un dipendente con uno stipendio di 40.000 euro potrà infatti constatare un incremento di circa 35 euro in busta paga, equivalenti a 460 euro annui. Tuttavia, questa regola non si applica equamente. Infatti, mentre il cuneo contributivo si basava solo sul reddito da lavoro dipendente, il nuovo cuneo tiene conto del reddito complessivo. Di conseguenza, un lavoratore con un reddito di 35.000 euro ed un altro reddito di 10.000 euro non potrà beneficiare dello sconto fiscale nel 2025, poiché il suo reddito totale supera i 40.000 euro, limite oltre il quale non è previsto alcun beneficio.

Il nuovo cuneo fiscale riguarda solo i dipendenti, escluse le pensioni, e si applica ai redditi complessivi fino a 40.000 euro. Per valutare il diritto a questo beneficio, un lavoratore deve considerare il suo reddito da lavoro dipendente e il suo reddito complessivo, calcolabile attraverso la dichiarazione dei redditi.

Se entrambi i requisiti sono soddisfatti, il lavoratore può accedere al nuovo cuneo fiscale, che si applica con criteri distinti per chi ha un reddito complessivo fino a 20.000 euro e per chi supera questa soglia. Per chi ha un reddito fino a 20.000 euro, lo sconto è legato a un’aliquota sul reddito da lavoro dipendente, mentre per coloro che guadagnano più di 20.000 e fino a 40.000 euro, è previsto uno sconto fisso di 1.000 euro, proporzionato ai giorni di lavoro effettivi.

In sintesi, il nuovo cuneo fiscale apporta vantaggi e svantaggi variabili per i lavoratori a seconda della loro situazione reddituale.

Elenchi Intrastat 2018

Con la  determinazione n. 13799 dell’8 febbraio 2018 sono state approvate, dall’Agenzia delle dogane (di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat), le nuove istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi Intrastat relativi al 2018.
La modifica delle istruzioni si è resa necessaria in forza delle significative misure di semplificazione introdotte dal “decreto milleproroghe” dello scorso anno (articolo 13, comma 4-quater, Dl 244/2016) e recepite con il provvedimento 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle entrate (adottato in base a quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, terzo periodo, Dl 331/1993, come modificato dal milleproroghe).In particolare, le semplificazioni hanno riguardato:

  • il modello INTRA 2bis (acquisti di beni)
  • modello INTRA 2quater (acquisti di servizi)
  • modello INTRA 1bis (cessioni di beni)
  • modello INTRA 1quater (servizi resi).

Abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli Intra mensili relativi alle medesime operazioni: sono queste le principali novità introdotte lo scorso anno.

Le nuove istruzioni, che sostituiscono quelle approvate nel 2015, si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018. Pertanto, la prima scadenza interessata è quella del prossimo 26 febbraio (il 25 cade di domenica) quando i contribuenti con obbligo mensile saranno chiamati a trasmettere telematicamente (mediante la procedura Edi disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane o attraverso i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate) gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2018.

L’Agenzia delle Dogane ha messo online un video che riepiloga le maggiori novità in vigore dal 2018 e come affrontare determinati casi:

Pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili

I co. 910-914 dell’art.1 della legge di bilancio 2018 prevedono che, a far data dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo, attraverso uno dei seguenti strumenti tracciabili:

  • bonifico su conto del lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno.

L’obbligo in esame non si applica:

  • ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
  • ai rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Per la violazione dell’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per la corresponsione della retribuzione è prevista quindi una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro.

 

ATTIVITÀ AGRICOLE E MODELLO IRAP 2017

L’IRAP è un’imposta indiretta la cui modalità di presentazione è disciplinata dal d.p.r. 22 LUGLIO 1998 N.332.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa;
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
  • gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Sono invece esonerati dalla dichiarazione IRAP:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato;
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta.

NOVITÀ NEL SETTORE AGRICOLO

La legge di stabilità del 2016 ha previsto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esenzione IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, soggetti che già fruivano di un’aliquota agevolata.

Di conseguenza è stato aggiornato il comma 2 del medesimo art. 3 con l’inserimento della lettera c-bis), stabilendo che rientrano tra i soggetti non passivi dell’IRAP «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico del-le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sog-getti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Dal novellato articolo si evince che non sono più soggetti passivi IRAP coloro che svolgono alternativamente:

  • la coltivazione del fondo;
  • la selvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di pro-dotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Inoltre la norma prevede l’esenzione dall’IRAP anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, nonché quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per al-meno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, tra-formazione e alienazione di prodotti agricoli e zoo-tecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

L’IRAP, invece continua ad applicarsi, con l’ali-quota ordinaria per:

  • l’attività di agriturismo;
  • l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  • le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 93/E del 18 luglio 2017, ha risposto ad alcuni quesiti in merito alle modalità di determinazione del valore di produzione e quelle di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole, alla luce delle modi-fiche normative sopra esaminate.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRAP 2017

Il modello IRAP deve essere presentato, in via autonoma:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.