Finalmente dopo tanta attesa l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rimborsare le somme relative al sisma 90’, ovvero le imposte versate nel triennio 1990 – 1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Purtroppo però non è tutto così semplice e l’Agenzia con il provvedimento del 26 settembre 2017 spiega le modalità di rimborso e altri giochini di prestigio che di seguito sintetizzeremo.
DIRITTO AL RIMBORSO
La legge di stabilità 2015 ha riconosciuto ai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato a condizione che abbiano presentato una specifica istanza entro il 1° marzo 2010.
Si precisa che il recente “decreto Sud” ha modificato la disciplina, includendo espressamente tra i soggetti che hanno diritto al rimborso anche i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEI RIMBORSI
Come specificato nel provvedimento il rimborso verrà effettuato solamente per i soggetti che hanno presentato istanza entro il primo marzo 2010 e secondo un ordine cronologico di presentazione.
Gli uffici quantificheranno le somme da rimborsare e le erogheranno applicando una riduzione del 50 per cento sulle somme dovute, qualora gli importi eccedano le risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati.
Questo è quello che sinteticamente ci propone l’Agenzia delle Entrate, tuttavia rimangono non pochi dubbi che destano la perplessità di molti colleghi e cittadini. Ad esempio: per coloro che hanno effettuato ricorso? E se seguendo l’ordine cronologico il Sig. Rossi (che sfortunatamente ha presentato l’istanza il 28 Febbraio) non verrà rimborsato, che farà? E perché mi rimborsano il 50 per cento se io allora pagai il 100 per cento delle imposte?
Altro problema, non di poca rilevanza, riguarda la data stabilita dall’Agenzia, ovvero marzo 2010. E’ palese che l’ordinanza 22507 del 11/12/2012 ha confermato che non esiste alcuna ipotesi di decadenza per i contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso entro il 31/03/2012, quindi perché non considerare quest’ultima data?
Naturalmente la questione, a mio avviso, rimarrà ancora aperta e difficilmente si chiuderà così facilmente, il tutto come sempre sarà demandato alle Commissioni (ad esempio ricorsi sulla riduzione del 50%). Ma avremmo ancora tempo per pensarci, visto che nessuna scadenza è stata comunicata e conoscendo i tempi dell’Agenzia soprattutto quanto l’oggetto è il rimborso… ad Kalendas Graecas soluturos…