Tax free shopping, dal 1° settembre 2018 obbligo di fatturazione elettronica

A partire dal 1° settembre 2018 le fatture di cessione di beni a soggetti privati extra UE (art.38-quater del DPR n.633/72) devono essere emesse in modalità elettronica, in base a quanto previsto dall’art.4-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con legge n.225 del 1° dicembre 2016.

La Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 22 maggio 2018 n. 54088 ha delineato le modalità tecnico/operative legate al nuovo obbligo di fattura elettronica tramite il sistema OTELLO – versione software OTELLO 2.0, tale nuova versione poteva essere utilizzata già dal 23 maggio 2018 ancorché l’obbligo di fattura elettronica sia decorso dal 1° settembre 2018. Con nota n. 54505/2018, l’Agenzia delle Dogane ha fornito dei chiarimenti operativi in merito all’utilizzo del nuovo software OTELLO e la gestione di tale software con il nuovo obbligo di fattura elettronica.

i servizi offerti da OTELLO 2.0 sono fruibili in modalità System-to-System (S2S) o User-to-System (U2S)

Nel primo caso, i servizi disponibili consentono di:

  • trasmettere i dati di una Fattura Tax Free (FTF) al momento dell’emissione – messaggio F1 – e ricevere il messaggio di risposta che, in caso di avvenuta registrazione, contiene anche il codice richiesta da indicare nella FTF – messaggio R1;
  • trasmettere i dati di una nota di variazione di una FTF– messaggio FV – e ricevere il relativo messaggio di risposta – messaggio R1;
  • trasmettere la richiesta di apposizione del visto digitale quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita – messaggio F2 – e ricevere il relativo messaggio di risposta contenente il relativo esito – messaggio R2;
  • comunicare l’avvenuta apposizione di un visto presso un altro Stato Membro – messaggio FUE;
  • effettuare una ricerca per verificare l’avvenuta apposizione del visto digitale ovvero per ottenere l’elenco delle FTF eleggibili per il visto digitale – messaggio S0 – e ricevere il relativo messaggio di risposta – messaggio R0.

Nel secondo caso U2S, invece, le funzionalità sopracitate sono disponibili accedendo all’applicazione “OTELLO – Gestione FTF” disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli“.

 

Riepilogando dal 1° settembre 2018 succede che…

-il cedente dei beni, nel momento in cui procede alla cessione degli stessi ai consumatori finali extra-UE, deve trasmettere, tramite software OTELLO 2.0, il messaggio contenente i dati della fattura oggetto di tax free shopping. Successivamente deve mettere a disposizione del cessionario extra-UE il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione in diminuzione IVA (art. 26 del DPR n. 633/1972) è trasmesso, poi, dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione;

– il cessionario consumatore finale extra-UE, al fine di ricevere il rimborso ovvero lo sgravio dell’IVA (tramite nota di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972), deve dimostrare l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE attraverso il c.d. “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0. e riportato sul documento (fattura) consegnato dal cedente al cessionario extra-UE. Invece, in caso di uscita dal territorio UE attraverso altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

 

Beni Significativi: nuovi chiarimenti dall’ Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 15 del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina dei cd. beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/1999, introdotta dall’art. 1, comma 19, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

L’aliquota IVA ridotta del 10% si applica sull’intero valore della prestazione di servizi avente per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile a prevalente destinazione abitativa privata.

Anche le forniture di beni effettuate nell’ambito dei predetti interventi beneficiano dell’aliquota agevolata, con apposite limitazioni previste per i beni significativi di cui al D.M. 29 dicembre 1999, purché gli stessi siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha chiarito che la disciplina dei beni significativi – individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 – assume rilevanza, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti
beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
Quindi i I beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del 22%.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, la norma di interpretazione autentica novellata dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018 ha chiarito che le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%.

Nella circolare n. 15/E/2018 è stato precisato che, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo già installato precedentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.

Nell’affrontare alcuni casi specifici, di particolare interesse ai fini dell’individuazione della parte staccata del bene significativo, l’Agenzia ha chiarito che le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale se sono strutturalmente integrati negli infissi, mentre le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi, in quanto le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota ridotta.

(altro…)

ATTIVITÀ AGRICOLE E MODELLO IRAP 2017

L’IRAP è un’imposta indiretta la cui modalità di presentazione è disciplinata dal d.p.r. 22 LUGLIO 1998 N.332.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa;
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
  • gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Sono invece esonerati dalla dichiarazione IRAP:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato;
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta.

NOVITÀ NEL SETTORE AGRICOLO

La legge di stabilità del 2016 ha previsto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esenzione IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, soggetti che già fruivano di un’aliquota agevolata.

Di conseguenza è stato aggiornato il comma 2 del medesimo art. 3 con l’inserimento della lettera c-bis), stabilendo che rientrano tra i soggetti non passivi dell’IRAP «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico del-le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sog-getti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Dal novellato articolo si evince che non sono più soggetti passivi IRAP coloro che svolgono alternativamente:

  • la coltivazione del fondo;
  • la selvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di pro-dotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Inoltre la norma prevede l’esenzione dall’IRAP anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, nonché quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per al-meno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, tra-formazione e alienazione di prodotti agricoli e zoo-tecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

L’IRAP, invece continua ad applicarsi, con l’ali-quota ordinaria per:

  • l’attività di agriturismo;
  • l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  • le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 93/E del 18 luglio 2017, ha risposto ad alcuni quesiti in merito alle modalità di determinazione del valore di produzione e quelle di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole, alla luce delle modi-fiche normative sopra esaminate.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRAP 2017

Il modello IRAP deve essere presentato, in via autonoma:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.