FATTURAZIONE ELETTRONICA E SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO ANNO 2022

Il Consigio UE ha prorogato in data 13 dicembre 2021, con la decisione n.2021/2251/UE, l’obbligo della fatturazione elettronica in Italia fino al 31/12/2024.

Si ricorda che l’obbligo della fatturazione elettronica sarebbe cessato il 31/12/2021 come da precedente autorizzazione comunitaria n. 593 del 16/04/2018.

E I REGIMI FORFETTARI?

La decisione del 13/12/2021 estende l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica anche ai soggetti in regime di franchigia, ovvero i soggetti che in Italia si avvalgono del regime cd “forfettario.

Attualmente non vi è una data effettiva di entrata in vigore dell’obbligo, pertanto, si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione Finanziaria e dal Legislatore sull’effettiva entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica. Probabilmente sarà previsto un periodo transitorio per tutti i soggetti che non hanno adottato la fatturazione elettronica dal 01/01/2022.

A parere dello scrivente sarebbe opportuno far utilizzare la fatturazione elettronica ai propri clienti già dal 01/01/2022 in previsione dell’obbligo che in via generale scadrà il 31/12/2024.

Novità Legge di Bilancio 2020 – Regime Forfettario

In relazione ai regimi agevolati di tassazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’art. 1 commi 691 e 692 della Legge di Bilancio 2020:

  • modifica il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014;
  • abroga l’imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro (art. 1, commi 17-22, della Legge 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa dal 2020 (la c.d. flat tax non ha mai trovato applicazione).

Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal 2020 riguardano:

  • requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;
  • la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
  • il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

REQUISITI DI ACCESSO

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:

  • siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro:
    • accessorio;
    • per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR;
    • per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
    • e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Per quanto riguarda le cause ostative, viene reintrodotta la preclusione connessa alla percezione:

  • nell’anno precedente;
  • di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30.000 euro (art. 1, comma 57, nuova lett. d-ter) della Legge n. 190/2014).

Riepilogando, il regime è precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
  • residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
  • compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

 

 

 

IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo su fatture elettroniche

Scade il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2019.

Ricordiamo che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale e versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento tramite modello F24 o richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.

Provvederà l’Agenzia delle Entrate a calcolare l’importo dovuto in base alle fatture emesse transitate nel sistema di interscambio.
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell’importo.
Nel caso si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente.

Con risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto).
I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.

Tax free shopping, dal 1° settembre 2018 obbligo di fatturazione elettronica

A partire dal 1° settembre 2018 le fatture di cessione di beni a soggetti privati extra UE (art.38-quater del DPR n.633/72) devono essere emesse in modalità elettronica, in base a quanto previsto dall’art.4-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con legge n.225 del 1° dicembre 2016.

La Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 22 maggio 2018 n. 54088 ha delineato le modalità tecnico/operative legate al nuovo obbligo di fattura elettronica tramite il sistema OTELLO – versione software OTELLO 2.0, tale nuova versione poteva essere utilizzata già dal 23 maggio 2018 ancorché l’obbligo di fattura elettronica sia decorso dal 1° settembre 2018. Con nota n. 54505/2018, l’Agenzia delle Dogane ha fornito dei chiarimenti operativi in merito all’utilizzo del nuovo software OTELLO e la gestione di tale software con il nuovo obbligo di fattura elettronica.

i servizi offerti da OTELLO 2.0 sono fruibili in modalità System-to-System (S2S) o User-to-System (U2S)

Nel primo caso, i servizi disponibili consentono di:

  • trasmettere i dati di una Fattura Tax Free (FTF) al momento dell’emissione – messaggio F1 – e ricevere il messaggio di risposta che, in caso di avvenuta registrazione, contiene anche il codice richiesta da indicare nella FTF – messaggio R1;
  • trasmettere i dati di una nota di variazione di una FTF– messaggio FV – e ricevere il relativo messaggio di risposta – messaggio R1;
  • trasmettere la richiesta di apposizione del visto digitale quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita – messaggio F2 – e ricevere il relativo messaggio di risposta contenente il relativo esito – messaggio R2;
  • comunicare l’avvenuta apposizione di un visto presso un altro Stato Membro – messaggio FUE;
  • effettuare una ricerca per verificare l’avvenuta apposizione del visto digitale ovvero per ottenere l’elenco delle FTF eleggibili per il visto digitale – messaggio S0 – e ricevere il relativo messaggio di risposta – messaggio R0.

Nel secondo caso U2S, invece, le funzionalità sopracitate sono disponibili accedendo all’applicazione “OTELLO – Gestione FTF” disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli“.

 

Riepilogando dal 1° settembre 2018 succede che…

-il cedente dei beni, nel momento in cui procede alla cessione degli stessi ai consumatori finali extra-UE, deve trasmettere, tramite software OTELLO 2.0, il messaggio contenente i dati della fattura oggetto di tax free shopping. Successivamente deve mettere a disposizione del cessionario extra-UE il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione in diminuzione IVA (art. 26 del DPR n. 633/1972) è trasmesso, poi, dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione;

– il cessionario consumatore finale extra-UE, al fine di ricevere il rimborso ovvero lo sgravio dell’IVA (tramite nota di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972), deve dimostrare l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE attraverso il c.d. “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0. e riportato sul documento (fattura) consegnato dal cedente al cessionario extra-UE. Invece, in caso di uscita dal territorio UE attraverso altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

 

Beni Significativi: nuovi chiarimenti dall’ Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 15 del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina dei cd. beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/1999, introdotta dall’art. 1, comma 19, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

L’aliquota IVA ridotta del 10% si applica sull’intero valore della prestazione di servizi avente per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile a prevalente destinazione abitativa privata.

Anche le forniture di beni effettuate nell’ambito dei predetti interventi beneficiano dell’aliquota agevolata, con apposite limitazioni previste per i beni significativi di cui al D.M. 29 dicembre 1999, purché gli stessi siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha chiarito che la disciplina dei beni significativi – individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 – assume rilevanza, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti
beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
Quindi i I beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del 22%.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, la norma di interpretazione autentica novellata dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018 ha chiarito che le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%.

Nella circolare n. 15/E/2018 è stato precisato che, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo già installato precedentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.

Nell’affrontare alcuni casi specifici, di particolare interesse ai fini dell’individuazione della parte staccata del bene significativo, l’Agenzia ha chiarito che le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale se sono strutturalmente integrati negli infissi, mentre le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi, in quanto le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota ridotta.

(altro…)

Elenchi Intrastat 2018

Con la  determinazione n. 13799 dell’8 febbraio 2018 sono state approvate, dall’Agenzia delle dogane (di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat), le nuove istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi Intrastat relativi al 2018.
La modifica delle istruzioni si è resa necessaria in forza delle significative misure di semplificazione introdotte dal “decreto milleproroghe” dello scorso anno (articolo 13, comma 4-quater, Dl 244/2016) e recepite con il provvedimento 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle entrate (adottato in base a quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, terzo periodo, Dl 331/1993, come modificato dal milleproroghe).In particolare, le semplificazioni hanno riguardato:

  • il modello INTRA 2bis (acquisti di beni)
  • modello INTRA 2quater (acquisti di servizi)
  • modello INTRA 1bis (cessioni di beni)
  • modello INTRA 1quater (servizi resi).

Abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli Intra mensili relativi alle medesime operazioni: sono queste le principali novità introdotte lo scorso anno.

Le nuove istruzioni, che sostituiscono quelle approvate nel 2015, si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018. Pertanto, la prima scadenza interessata è quella del prossimo 26 febbraio (il 25 cade di domenica) quando i contribuenti con obbligo mensile saranno chiamati a trasmettere telematicamente (mediante la procedura Edi disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane o attraverso i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate) gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2018.

L’Agenzia delle Dogane ha messo online un video che riepiloga le maggiori novità in vigore dal 2018 e come affrontare determinati casi:

Pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili

I co. 910-914 dell’art.1 della legge di bilancio 2018 prevedono che, a far data dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo, attraverso uno dei seguenti strumenti tracciabili:

  • bonifico su conto del lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno.

L’obbligo in esame non si applica:

  • ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
  • ai rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Per la violazione dell’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per la corresponsione della retribuzione è prevista quindi una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro.

 

Rimborso sisma 90′ – Siracusa, Catania e Ragusa.

Finalmente dopo tanta attesa l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rimborsare le somme relative al sisma 90’, ovvero le imposte versate nel triennio 1990 – 1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Purtroppo però non è tutto così semplice e l’Agenzia con il provvedimento del 26 settembre 2017 spiega le modalità di rimborso e altri giochini di prestigio che di seguito sintetizzeremo.

DIRITTO AL RIMBORSO

La legge di stabilità 2015 ha riconosciuto ai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato a condizione che abbiano presentato una specifica istanza entro il 1° marzo 2010.

Si precisa che il recente “decreto Sud” ha modificato la disciplina, includendo espressamente tra i soggetti che hanno diritto al rimborso anche i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEI RIMBORSI

Come specificato nel provvedimento il rimborso verrà effettuato solamente per i soggetti che hanno presentato istanza entro il primo marzo 2010 e secondo un ordine cronologico di presentazione.
Gli uffici quantificheranno le somme da rimborsare e le erogheranno applicando una riduzione del 50 per cento sulle somme dovute, qualora gli importi eccedano le risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati.

Questo è quello che sinteticamente ci propone l’Agenzia delle Entrate, tuttavia rimangono non pochi dubbi che destano la perplessità di molti colleghi e cittadini. Ad esempio: per coloro che hanno effettuato ricorso? E se seguendo l’ordine cronologico il Sig. Rossi (che sfortunatamente ha presentato l’istanza il 28 Febbraio) non verrà rimborsato, che farà? E perché mi rimborsano il 50 per cento se io allora pagai il 100 per cento delle imposte?
Altro problema, non di poca rilevanza, riguarda la data stabilita dall’Agenzia, ovvero marzo 2010. E’ palese che l’ordinanza 22507 del 11/12/2012 ha confermato che non esiste alcuna ipotesi di decadenza per i contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso entro il 31/03/2012, quindi perché non considerare quest’ultima data?
Naturalmente la questione, a mio avviso, rimarrà ancora aperta e difficilmente si chiuderà così facilmente, il tutto come sempre sarà demandato alle Commissioni (ad esempio ricorsi sulla riduzione del 50%). Ma avremmo ancora tempo per pensarci, visto che nessuna scadenza è stata comunicata e conoscendo i tempi dell’Agenzia soprattutto quanto l’oggetto è il rimborso… ad Kalendas Graecas soluturos

ATTIVITÀ AGRICOLE E MODELLO IRAP 2017

L’IRAP è un’imposta indiretta la cui modalità di presentazione è disciplinata dal d.p.r. 22 LUGLIO 1998 N.332.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa;
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
  • gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Sono invece esonerati dalla dichiarazione IRAP:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato;
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta.

NOVITÀ NEL SETTORE AGRICOLO

La legge di stabilità del 2016 ha previsto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esenzione IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, soggetti che già fruivano di un’aliquota agevolata.

Di conseguenza è stato aggiornato il comma 2 del medesimo art. 3 con l’inserimento della lettera c-bis), stabilendo che rientrano tra i soggetti non passivi dell’IRAP «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico del-le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sog-getti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Dal novellato articolo si evince che non sono più soggetti passivi IRAP coloro che svolgono alternativamente:

  • la coltivazione del fondo;
  • la selvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di pro-dotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Inoltre la norma prevede l’esenzione dall’IRAP anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, nonché quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per al-meno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, tra-formazione e alienazione di prodotti agricoli e zoo-tecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

L’IRAP, invece continua ad applicarsi, con l’ali-quota ordinaria per:

  • l’attività di agriturismo;
  • l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  • le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 93/E del 18 luglio 2017, ha risposto ad alcuni quesiti in merito alle modalità di determinazione del valore di produzione e quelle di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole, alla luce delle modi-fiche normative sopra esaminate.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRAP 2017

Il modello IRAP deve essere presentato, in via autonoma:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Spesometro, Il teatrino degli E/Orrori

Gongoliamo spassionatamente nell’ipocrisia del nostro paese, nel suo sistema finanziario che è una falla completa e nell’incertezza buia che tutto possa cambiare. La SOGEI comunica con palpitazione che il sistema da loro creato non è sicuro, è un Bug chiamato Spesometro, che bisogna evitare, prima che tutti possano vedere tutto e che la privacy diventi un gioco di squadra.

Noi professionisti assistiamo dall’occhiolino dei nostri studi il collasso imminente, origliamo in attesa di una nuova proroga e sconsolati ci abbandoniamo su una poltrona che tratteggia perfettamente la nostra sagoma, da anni ricalcata.

E’ tutto un remake di un film già visto, nulla cambia, l’immobilità del sistema fiscale Italiano mi lascia stupefatto e mi inorridisce ancor di più la sinfonia stordente di alcuni politici e rappresentanti di Istituzioni Pubbliche.

E’ troppo difficile trovare una logica funzionale, trovare un sistema di comunicazioni fiscali che possa racchiudere più adempimenti, al fine di evitare che il professionista debba covare la notte per inviare file, ricontrollare e sperare che tutto vada a buon fine.

Abbiamo assistito all’evoluzione del Desktop Telematico, che ancora oggi sto cercando di capire quale vantaggio abbia rispetto al vecchio Entratel. Abbiamo assistito a nuovi adempimenti, a nuove scadenze, ma ho come l’impressione che le idee non sia molto chiare, che troppe persone siano confuse e che, soprattutto, non vi è la voglia di confrontarsi per capire, per correggere, per cercare di colmare certe lacune, che in Italia sembrano insormontabili.

Nel panorama fiscale italiano si fa sempre più densa la nube della confusione, norme e leggi che si sovrastano, sentenze che decidono laddove lo stato non riesce e pareri personali che rendono il tutto ancor più difficile.

E’ molto arduo navigare in queste acque, molto difficile vogare e non vedere mai la riva… osservare il sereno diventare nebbia e la nebbia diventare una scadenza.